Art. 13.
(Oneri finanziari).
1. Gli oneri connessi al funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono posti
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a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.